L’articolo 323 del Codice Penale – (Abuso d’ufficio) recita che. – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e pertanto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Invece, l’articolo 97 della Costituzione comma 1 recita che: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

La Cassazione Penale, con sentenza del 19.06.2008 n. 25162, ha sancito: “Qualora il pubblico funzionario compia dei favoritismi, in violazione dell’obbligo di trattare equamente tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili, in cui si traduce il principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., è ravvisabile il delitto di abuso d’ufficio.

Potremmo continuare all’infinito per descrivere le ingiuste soverchierie di funzionari dell’amministrazione del comune di Melilli, i quali, non tutti però, sistematicamente, nel disbrigo delle pratiche di loro competenza, danno preferenza a quelle inoltrate da una determinata società o cooperativa a discapito di altre.

Le discussioni generali sull’attualità o inattualità della nostra Carta Costituzionale, le proposte di sua modifica, si presentano alla stregua di dispute astratte, mentre la vita concreta del diritto dimostra la perdurante validità dei principi e delle regole fissate dai Costituenti.

Esempio evidente in questo senso è offerto dal principio di imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione., e più precisamente, dall’applicazione del principio di imparzialità nell’attività amministrativa. In questo ambito, il principio di imparzialità implica innanzitutto il divieto di disparità di trattamento. Ma è evidente che l’imparzialità, lungi dall’esaurirsi in tale contenuto soggettivo e negativo, è il presidio dell’attività amministrativa orientata alla valutazione esauriente di tutti gli interessi (pubblici e privati) da prendere in considerazione.

La premessa se pur articolata si è resa necessaria poiché rispecchia un andazzo di alcuni uffici comunali di Melilli, che con il loro comportamento, forse, sarebbe meglio dire, con la loro strafottenza, stanno decidendo la morte di una Cooperativa sociale, che a fronte di diritti inalienabili (liquidazione di un pagamento dovuto con somme esistenti nelle casse del comune versate dalla Prefettura per conto del Ministero degli Interni, da oltre un mese) hanno deciso con mille artifizi, che la Cooperativa debba essere danneggiata proprio perché si rifiutano di esperire il mandato di pagamento dovuto.

Un comune, un Sindaco, che si rispetti deve intervenire immediatamente per ripristinare la legalità e pretendere che i cittadini siano rispettati, mettendo in moto meccanismi di massima trasparenza dell’amministrazione pubblica, comminando note disciplinari verso funzionari che con il loro comportamento stanno arrecando danni all’amministrazione comunale e ai privati cittadini.

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